SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----
N. 1138





DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONATESTA e COZZOLINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2002





Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre



Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge si intende porre l'attenzione e, al contempo, conferire il giusto riconoscimento a una delle terapie riabilitative generalmente riconosciute di maggiore efficacia per la rieducazione dei disabili con problemi motori, sensoriali, cognitivi e comportamentali, ovvero la riabilitazione per mezzo del cavallo (o equestre). L'ippoterapia � una tecnica scientifica che, attraverso l'ausilio del cavallo, si avvale di un complesso di pratiche riabilitative che agiscono sul sistema nervoso a livello neuromotorio, neuropsicologico e delle funzioni corticali superiori. La prassi ha dimostrato, da anni, come tale tecnica, sfruttando i movimenti e le azioni del cavallo, influisce sul comportamento del soggetto disabile che, se correttamente seguito, pu� conseguire significativi miglioramenti delle proprie capacit� motorie, di orientamento e di equilibrio e un potenziamento dello stato tonico-fisico. Gli effetti positivi di tale tecnica riabilitativa sono stati riscontrati, nei soggetti sottoposti al trattamento, attraverso un maggior equilibrio statico e dinamico, una maggiore capacit� espressiva e relazionale con l'esterno. Altro aspetto di estrema rilevanza � il ruolo fondamentale che tale terapia riveste nel cosiddetto "processo di normalizzazione" del disabile, grazie alla partecipazione a quella che � evidentemente anche una attivit� ludica e sportiva che contribuisce all'individuazione e utilizzazione delle potenzialit� del singolo, nonch� a una pi� definitiva strutturazione della personalit� del soggetto. Naturalmente, tale settore per la sua importanza e delicatezza necessita di una puntuale regolamentazione che al contempo garantisca e favorisca una sempre maggiore professionalit� degli operatori e una rigorosa salvaguardia dei disabili che di tale tecnica riabilitativa usufruiscono. Con il presente disegno di legge, pertanto, analogamente a quanto gi� avviene in altri Paesi europei, si intende istituire l'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, i cui titoli di accesso indicati all'articolo 2, includono il diploma di laurea di formazione in riabilitazione equestre che viene rilasciato al superamento del corso universitario, in base alla regolamentazione riservata al Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca. Possono iscriversi all'albo anche i diplomati e laureati nelle discipline socio-sanitarie ed educative che abbiano frequentato gli appositi corsi di pratica equestre nei centri specializzati. Ai fini dell'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 2, del personale dei centri di riabilitazione equestre che, all'entrata in vigore della presente legge, pu� documentare una parziale formazione, il Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, istituisce con proprio decreto presso le universit� appositi corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento. Il Ministro della salute, con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilir� le caratteristiche necessarie per il riconoscimento dei centri di riabilitazione equestre. Si ritiene che il presente disegno di legge colmi un vuoto in un settore che riveste grande importanza, anche sociale, garantendo la professionalit� degli operatori, riconoscendo il valore delle attivit� associative e, soprattutto, offrendo uno strumento di ausilio terapeutico-riabilitativo sicuro ai disabili che ne abbiano la necessit� e alle loro famiglie.

DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.
(Princ�pi e finalit�)

1. La riabilitazione equestre, basandosi su studi di neurofisiologia, fisiatria, nonch� di scienze neurologiche e fisiologiche, attua una terapia ad alta specializzazione nel campo delle lesioni neuro-motorie e dei disturbi comportamentali, integrando tutte le tecniche riabilitative attualmente applicate mediante l'uso del cavallo.

2. Scopi della riabilitazione equestre sono:
a) offrire all'individuo disabile attivit� riabilitative, educative e ricreative con il mezzo del cavallo, ai fini di un inserimento familiare, sociale, sportivo e lavorativo;
b) evidenziare, con l'aiuto del cavallo e con il gesto terapeutico, correttamente modulato dal personale addetto, il potenziale residuo del disabile;
c) offrire ausilio e collaborazione alle famiglie dei disabili.

Art. 2.
(Istituzione dell'Albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge � istituito presso il Ministero della salute l'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre, di seguito denominato "albo".

2. Possono accedere all'albo tutti coloro che:
a) siano in possesso del diploma di laurea triennale in formazione in riabilitazione equestre;
b) abbiano conseguito il diploma universitario o di laurea triennale in fisioterapia o logopedia o titolo equipollente;
c) abbiano ottenuto l'attestato presso la sede nazionale dell'Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) o nelle sue sedi autorizzate nelle aree professionali gi� previste dal regolamento ANIRE riguardo la partecipazione ai corsi;
d) abbiano svolto un tirocinio pratico di perfezionamento presso un centro riconosciuto di riabilitazione equestre per almeno un anno;
e) abbiano conseguito il patentino rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) di categoria "A" o titolo equipollente.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'autonomia regolamentare degli atenei universitari nazionali, disciplina le finalit� e la durata del corso universitario, al cui superamento � subordinato il rilascio del diploma di cui al comma 2.

Art. 3.
(Centri autorizzati allo svolgimento dell'attivit� di riabilitazione equestre)

1. L'attivit� di riabilitazione equestre pu� essere svolta nei centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della salute con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie a tutela dei centri idonei che gi� svolgono l'attivit� di riabilitazione equestre.