MINISTERO DELLA SALUTE


Disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy

Il Ministro della Salute

VISTO il testo unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto il 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO l'articolo 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria,approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320;
VISTA la Legge 14 agosto 1991,n.281 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";
CONSIDERATO che l'Italia ha firmato la " Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia",approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
ACQUISITO il parere della Conferenza Stato Regioni;
RITENUTO necessario definire,nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia,alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interazione tra l'uomo e i predetti animali,per assicurare in ogni circostanza il loro benessere ,evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la loro dignità anche nell'ambito delle realtà terapeutiche innovative;

DECRETA:


Articolo1

Finalità e definizioni

1. Il presente decreto,in conformità alle vigenti disposizioni in materia,è finalizzato a dettare norme per una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia,nel rispetto delle esigenze sanitarie,ambientali e del benessere animale

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a)"animale da compagnia" ogni animale tenuto e destinato ad essere tenuto,dall'uomo,in particolare presso il suo alloggio domestico,per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari e include quelli che svolgono attività utili all'uomo,come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy e riabilitazione,gli animali utilizzati nello sport,nello spettacolo,nella pubblicità e nell'arte ;
b)"commercio di animali da compagnia" l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro,che comportano il trasferimento di proprietà di animali ;
c)"allevamento e custodia di animali da compagnia ai fini commerciali" l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti

3. Gli esemplari di fauna selvatica non sono considerati animali da compagnia.


Articolo 2

Responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione,tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età,il sesso,la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e psicologico;
c) procurargli adeguate possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga

2. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se : a) le condizioni di cui al comma 1 non sono soddisfatte;
b) benchè le condizioni di cui alla lettera a) siano soddisfatte ,l'animale non può adattarsi alla cattività.


Articolo 3

Controllo della riproduzione


1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale,in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. La stessa persona è responsabile della custodia,della salute e del benessere della prole.


Articolo 4

Commercio,allevamento,addestramento e custodia a fini commerciali,rifugi per animali da compagnia

1. Chiunque intenda praticare il commercio,l'addestramento,l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali o la gestione di un rifugio per animali da compagnia,deve presentare domanda all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 24 del DPR 8 febbraio 1954,n. 320 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
2. Restano precluse dalla possibilità del commercio di cui al comma 1 le seguenti attività:
a) utilizzare cani(canis familiaris) e gatti (felix catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di detta specie animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a)
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a) per qualsiasi finalità o utilizzo,nonché capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti ed ottenuti,in tutto o in parte,dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

3. La domanda di cui al comma 1 deve indicare :
a)la generalità della persona responsabile dell'attività;
b)i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
c)la specie di animale da compagnia che si intende commerciare,addestrare,allevare e custodire.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia
b) i requisiti dei locali e le attre4zzature utilizzate per le attività sono stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie delle ASL che effettuano il sopralluogo . Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,le dimensioni dei box e dell'annesso recinto all'aperto devono essere rese conformi a quelle previste all'allegato A;
c) l'azienda mantiene aggiornati i registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia,compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

5. Chiunque pratichi una delle attività prevista dal comma 1 deve,entro il termine Di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzare la propria attività conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

6. L'autorità competente accerta ,in base alla domanda inoltrata in conformità con con le disposizioni del comma 1,se le condizioni di cui al comma 3 sono soddisfatte .Qualora non ritenga sufficienti i requisiti esistenti,l'Autorità competente fornisce indicazioni per le modifiche e può vietare l'inizio o il proseguimento dell'attività,se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.

7. L'Autorità competente dispone periodiche ispezioni per verificare che le condizioni di cui al presente articolo siano perfettamente soddisfatte.

8. Il Ministero della Salute,con successivo decreto,provvede ad indicare le dimensioni dei box e degli annessi recinti all'aperto anche per le altre specie di animali da compagnia.


Articolo 5

Pubblicità,spettacoli,esposizioni,competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per competizioni o manifestazione analoghe, spettacoli,pubblicità,esposizioni, a meno che l'organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per il trattamento di altri animali che sia conforme ai requisiti dell'articolo 2 e a condizione che la loro salute ed il loro benessere sia fisico che psicologico non siano messi a repentaglio

2. In occasione di attività di commercio,di pubblicità,di spettacolo,di sport,di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro,che implichino l'utilizzazione di animali da compagnia,il proprietario o il detentore dell'animale deve riservare una quota,pari al 5% del suo effettivo guadagno economico, alla tutela del benessere animale. L'entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento.E' rimessa all'autorità regionale ogni valutazione circa la destinazione delle risorse ricavate alle attività istituzionali del settore o,sia pure in parte,a favore di enti o di associazioni pubbliche o private che abbiano dimostrato particolare impegno nel garantire condizioni di benessere agli animali da compagnia oppure alla promozione di campagne pubblicitarie in favore della tutela del benessere degli animali.


Articolo 6

Programmi di formazione e di educazione


1. Il Ministero della Salute con i propri organi centrali , periferici e con gli Istituti Zooprofilattici sperimentali promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che psicologico,ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della Pet Therapy.
Detti programmi, rivolti a coloro che sono interessati all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da compagnia devono richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti:
a) l'addestramento di cani da compagnia per i disabili e per la Pet therapy a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici,del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento degli animali non voluti ed abbandonati derivanti da acquisti irresponsabili di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare :
1. il dono di animali da compagnia ai minore di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2. il dono di animali da compagnia come premio,ricompensa o omaggio;
3. la procreazione non pianificata di animali da compagnia

2. E' rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni,avvalendosi dei servizi sanitari delle ASL, degli Istituti Zooprofilattici sperimentali,delle Associazioni protezioniste accreditate ed eventualmente anche degli Ordini dei medici Veterinari,la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma1.

3. Le Regioni ,avvalendosi dei Servizi veterinari delle ASL e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, promuovono ed avviano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari,al personale di vigilanza delle ASL ed alle guardie zoofile.


Articolo 7

Manifestazioni Popolari

1. L'organizzatore di manifestazioni popolari che prevedono lo svolgimento di gare di equidi o di altri animali nelle strade urbane o extraurbane provvede affinché:
a) la pista delle corse sia ricoperta da uno strato di sabbia idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno degli animali in caso di caduta e per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alla manifestazione.
2. Le competenti Autorità non autorizzano lo svolgimento di gare di animali nel corso di manifestazioni popolari in caso di carenza dei requisiti di cui al comma 1.


Articolo 8

Tecniche per Pet Therapy

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della Pet Therapy è rimessa alla valutazione delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano l'adozione di iniziative intese a :
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone ,anziani e bambini in particolare,siano essi residenti presso strutture residenziali,quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura,con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la Pet therapy;
b) rendere tutti i luoghi pubblici,ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento per disabili
c) incentivare a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici,ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea degli animali da compagnia, cani, gatti in particolare, per scongiurare il fenomeno dell'abbandono dei cani durante il periodo estivo;
d) realizzare cimiteri per animali da compagnia,destinati sia a mantenerne viva la memoria sia ad evitarne l'abbandono delle carcasse.


Articolo 9

Sanzioni

1. Qualora si pongano in essere comportamenti contrari a quanto disposto dagli articoli 2,3,4 e 5 del presente decreto, gli organi preposti alla tutela del benessere animale invieranno rapporto alla competente autorità giudiziaria ,anche ai fini della valutazione dell'eventuale sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del codice penale così come modificato dalla legge 22 novembre 1993,n.473.

2. All'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 4,comma 2, consegue il sequestro del materiale rivenuto,che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.