SENATO DELLA REPUBBLICA
---- XIV LEGISLATURA ----
N. 710
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ, BONATESTA, DEMASI, SALERNO, MENARDI, MASSUCCO,
MEDURI, BOBBIO Luigi, FORLANI, COZZOLINO, TATÒ, OGNIBENE, PALOMBO, GRECO, SERVELLO,
CICCANTI, SEMERARO, GUBERT, ASCIUTTI, EUFEMI, PEDRIZZI, BONGIORNO e PACE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2001
Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo del cavallo e istituzione dell’albo professionale
nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre
Onorevoli Senatori. - La terapia con il mezzo del cavallo (TMC) si può considerare come un complesso di
tecniche rieducative agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comportamentale,
attraverso lo svolgimento di un’attività ludico-sportiva che ha come mezzo il cavallo.
Ipotizzando in termini di «modello» l’azione cinetica e dinamica operata dal cavallo e la relativa
controreazione operata dal soggetto cerebropatico sui tre assi dello spazio, si evidenzia la necessità
di movimenti anticipatori, di orientamento e di adattamento che coinvolgono il sistema nervoso a livello
neuro-motorio, neuro-psicologico e a livello delle funzioni corticali superiori.
A livello neuro-motorio, con un baricentro stabile rispetto al cavallo ed instabile rispetto al terreno,
si realizza un’azione naturale di stretching e di teeping che agisce, se correttamente modulata,
sull’allineamento posturale, sulle reazioni di equilibrio e di raddrizzamento, sulle reazioni globali
tonico-fisiche e su movimenti reciproci di flesso-estensione.
A livello neuro-psicologico è possibile, sfruttando le azioni del cavallo ed il comportamento
intenzionale del soggetto, attivare più adeguate reazioni di orientamento, migliori tempi di reazione e
di attenzione, potenziare l’abilità esecutiva e la discriminazione spaziale (direzione, distanza,
sequenzialità, allineamento, lateralità).
A livello delle funzioni corticali superiori è possibile ipotizzare un miglioramento sulle capacità
di attenzione, di estroversione, di vigilanza, di timismo, di aggressività e di espressività.
Uno studio catamnestico è stato effettuato dal Comitato scientifico del centro operativo nazionale
dell’Associazione nazionale italiana di riabilitazione equestre (ANIRE) in collaborazione con
l’Università degli studi di Pavia attraverso una serie di valutazioni neuromotorie, psicologiche
e comportamentali dei soggetti interessati e mediante l’applicazione dei test dei labirinti e colloqui
con i genitori di cento soggetti trattati.
Nella maggior parte dei casi si è evidenziato un miglioramento neuromotorio: sull’allineamento, sul
controllo delle sinergie globali, sui fenomeni di contrazione e sull’equilibrio statico e dinamico.
A livello neuropsicologico si è evidenziato un aumento dei tempi di attenzione, una migliore capacità
di orientamento e di organizzazione spaziale, una maggiore capacità esecutiva.
Si segnala inoltre un miglioramento della capacità espressiva e dell’esecutività ed una maggiore
canalizzazione dell’aggressività.
L’analisi dei dati a disposizione consente di poter considerare, rispetto alla recuperabilità dal danno
primario, la tecnica rieducativa in oggetto del tutto comparabile alle tecniche rieducative più
tradizionali.
In positivo si è evidenziata una maggiore disponibilità del soggetto al trattamento ed una più adeguata
interrelazione tra bambino e famiglia, con la scoperta di capacità non valutate in precedenza, tra
soggetto e ambiente.
È da tenere presente, infatti, che la famiglia del soggetto è spesso strutturata come un contesto rigido
iperprotettivo che tende ad evidenziare la fragilità della personalità del soggetto, coinvolgendolo in
comportamenti stereotipati spesso non idonei alle reali potenzialità di sviluppo.
La scoperta di insospettate capacità positive ottenibili attraverso l’uso del cavallo (determinazione,
coraggio, controllo emotivo, espressività) dà la possibilità al nucleo familiare di ipotizzare una
relazione più adeguata, ridefinendo il rapporto tra genitori e figli.
Si viene ad interrompere in tal modo uno dei più tipici riscontri negativi che coinvolgono il soggetto
handicappato, inducendo una riduzione dei processi di autoemarginazione e potenziando i livelli di
partecipazione. In tal senso, la terapia con il mezzo del cavallo sembra svolgere un ruolo di fondamentale
importanza nel processo di recupero, poiché, sfruttando momenti di partecipazione ludici e sportivi, può
contribuire ad un più armonico fluire delle residue potenzialità e ad una più definitiva strutturazione
della personalità del soggetto.
Con il presente disegno di legge si vuol ottenere l’istituzione dell’albo professionale nazionale dei
tecnici di riabilitazione equestre e il riconoscimento da parte del Ministero della salute delle
associazioni cui affidare l’organizzazione dei centri permanenti di riabilitazione attraverso la
terapia con il mezzo del cavallo.
Tali centri, affidati ad operatori provenienti dalle aree medico-cliniche e medico-riabilitative e
socio-assistenziali garantiscono un importante supporto non solo ai disabili con handicap mentali e
fisici. Infatti, come si evince da accreditate ricerche scientifiche sulla base di osservazioni cliniche
dirette, l’utilizzo del cavallo ha una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree
dell’handicap psico-fisico, ma in altre aree molto importanti come le cardiopatie post-ischemiche,
le sclerosi multiple, le turbe psichiatriche e neuropsichiatriche, i ritardi psicointellettivi,
le difficoltà di apprendimento, della terza età e della tossicodipendenza.
Considerata l’importanza della materia e gli effetti positivi che la normativa in oggetto potrebbe
avere per chi si trova in gravi situazioni di disagio psichico e fisico eper le sue ricadute positive
in campo occupazionale, si auspica che il provvedimento possa essere approvato quanto prima e che la
TMC venga inserita fra le prestazioni sanitarie convenzionali.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e finalità)
1. È istituita, nell’ambito delle attività equestri minori, la riabilitazione attraverso il cavallo,
o riabilitazione equestre, riconosciuta dai competenti organi del Ministero della salute tra le
prestazioni terapeutiche riabilitative.
2. Scopo della riabilitazione equestre, tecnica ad alta specializzazione basata su studi di
neurofisiologia, fisiatria, nonchè di scienze neurologiche e psicologiche, è quello di integrare
le tecniche riabilitative attualmente utilizzate in campo sanitario con l’uso del cavallo.
Art. 2.
(Istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituto l’albo professionale
dei tecnici di riabilitazione equestre.
2. Possono accedere all’albo tutti coloro che:
a) siano in possesso di un attestato rilasciato da federazioni sportive, riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), operanti nell’ambito degli sport equestri, certificante almeno
venti ore di lezione a cavallo;
b) abbiano ottenuto un diploma rilasciato da una delle associazioni operanti nel settore, formalmente
riconosciute dal Ministero della salute;
c) abbiano effettuato un tirocinio pratico di almeno un anno presso un centro di riabilitazione equestre.
3. Le associazioni riconosciute dal Ministero della salute provvedono entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ad identificare la sede nazionale dell’albo professionale di cui al comma
1 e a nominare i membri del consiglio nazionale dell’ordine dei tecnici di riabilitazione equestre, i
quali restano in carica per tre anni. Alla scadenza di tale periodo, i membri del consiglio sono nominati
mediante consultazioni elettive tra tutti gli iscritti all’albo.
Art. 3.
(Riconoscimento dell’ANIRE)
1. L’Associazione italiana nazionale di riabilitazione equestre (ANIRE), riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 610, è riconosciuta altresì come ente autonomo nazionale a
carattere scientifico, sotto il patrocinio del Ministero della salute ai fini dell’erogazione delle
prestazioni di cui all’articolo 1.
Art. 4.
(Centri di riabilitazione equestre)
1. I centri di riabilitazione equestre (CRE) provvedono ad adeguare strutture e impianti secondo
criteri stabiliti dalle linee guida del Ministero della salute.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli operatori in possesso di diploma
rilasciato dalle associazioni riconosciute dal Ministero della salute, che abbiano provveduto a
frequentare almeno un corso di aggiornamento della durata di tre mesi per un minimo di duecento ore
di pratica e cento di teoria, possono essere iscritti all’albo di cui all’articolo 2, comma 1.
3. Ai fini delle attività di volontariato per l’accesso ai corsi di perfezionamento teorico-pratici di
cui al comma 2, hanno diritto di precedenza gli appartenenti alle categorie di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, e al decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971,
n. 118.
Art. 5.
(Comitato tecnico-scientifico)
1. Presso il Ministero della salute è istituito il comitato tecnico scientifico della riabilitazione
equestre, composto da tre docenti universitari nominati dall’Istituto superiore di sanità e otto esperti
nominati dalle associazioni di riabilitazione equestre riconosciute dal Ministero della salute.
2. Al comitato tecnico-scientifico sono demandate le attività istruttorie, organizzative, ispettive
ed operative relative all’albo.
3. Il comitato provvede alla irrogazione di eventuali sanzioni, fino alla chiusura del CRE, qualora
risultino incongruenze inconciliabili con la deontologia professionale e l’etica di tale servizio oppure
incompetenze di carattere gestionale o amministrativo.
Art. 6.
(Figure professionali)
1. L’organico dei CRE è costituito da personale medico, sanitario e tecnico-amministrativo.
2. Il direttore scientifico del CRE deve essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), e di almeno una delle seguenti
specializzazioni:
a) medicina dello sport;
b) fisiatria;
c) fisiochinesiterapia;
d) neuropsichiatria infantile;
e) neurologia;
f) psichiatria;
g) ortopedia;
h) medicina interna.
3. Il personale medico dei CRE, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettere b) e c), è addetto, oltre che alla supervisione del trattamento terapeutico, alla formazione
del personale, nonché alla sostituzione del direttore scientifico in caso di temporanea assenza.
4. Il direttore amministrativo è nominato dal direttivo nazionale delle associazioni riconosciute dal
Ministero della salute, cui sono affiliati i CRE.
5. Negli organici dei CRE sono, inoltre, previste le seguenti figure professionali:
a) uno o più addetti alla psicomotricità ed alla terapia con il mezzo del cavallo;
b) uno o più addetti alla fisioterapia;
c) uno o più assistenti alla terapia di psicomotricità con il mezzo del cavallo;
d) un laureato in psicologia per la cura dei rapporti con gli utenti, le famiglie e la scuola;
e) un medico veterinario, con funzioni di coordinamento e controllo delle attività connesse al mantenimento degli animali in dotazione al CRE;
f) uno o più addetti alla logopedia.
6. Il personale sanitario dei CRE deve essere iscritto all’albo di cui all’articolo 2.
Art. 7.
(Dispositivi di garanzia)
1. Le associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero
della salute, sono tenute a fornire copertura assicurativa contro l’incendio e il furto di materiali
e animali in dotazione ai centri ad esse affiliati, nonché contro i danni derivanti alle strutture dei
centri.
2. I CRE sono tenuti a fornire adeguata copertura assicurativa ai propri operatori per quanto concerne i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e per quanto concerne la responsabilità verso terzi.
Art. 8.
(Esercizio dell’attività di tecnici di terapia con il mezzo del cavallo)
1. I tecnici di terapia con il mezzo del cavallo, già iscritti nel registro nazionale degli addetti
alla terapia con il mezzo del cavallo, in qualità di medici, psicologi, pedagogisti, terapisti della
riabilitazione e terapisti della psicomotricità, il personale socio-assistenziale e ausiliario che,
pur non possedendo i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), abbiano svolto almeno due
anni continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso un centro di riabilitazione
equestre, affiliato ad una associazione riconosciuta dal Ministero della salute, possono essere inseriti
nell’albo di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, ad una delle
associazioni operanti nel settore della riabilitazione equestre, riconosciute dal Ministero della
salute, di apposita domanda attestante, tra l’altro, lo svolgimento di attività presso un centro già
affiliato ad una di esse. La domanda è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 9.
(Norme finanziarie)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un fondo per l’avviamento della riabilitazione equestre sul territorio italiano, di seguito denominato fondo.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dallo 0,5 per cento delle entrate nette dell’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e, in equivalente misura, dai fondi destinati dall’Unione europea per la formazione permanente del personale, nonché dallo 0,4 per cento dei fondi nazionali per le fondazioni di valore altamente scientifico e umanitario.
3. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.